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Sez. 3, Sentenza n. 1619 del 01/07/1967 (Rv. 328418 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - A CREDITORE APPARENTE - AL FALSUS PROCURATOR - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328418-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - A CREDITORE APPARENTE - AL FALSUS PROCURATOR - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Il pagamento eseguito all'apparente rappresentante del creditore (falsus procurator) non e, di regola, valido, anche se avvenuto in buona fede, e, quindi, non produce gli effetti liberatori che l'art. 1189 cod. civ.ricollega al pagamento fatto in buona fede al creditore apparente. Solo eccezionalmente, qualora l'errore del solvens sia stato determinato dal comportamento colposo del creditore, il quale abbia ingenerato nel solvens stesso ragionevole opinione che il falsus procurator fosse autorizzato a ricevere il pagamento, di questo puo ritenersi la validita, in base al principio dell'apparenza del diritto. (Conf. 259-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)