Sez. 5, Sentenza n. 5507 del 06/03/2013 (Rv. 627178 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Art. 9, comma terzo decies, del d.l. 2 marzo 2012, n.16 - Norma integrativa di altra preesistente - Nuova disciplina della competenza territoriale sulla revisione dell'accertamento doganale definitivo - Sussistenza - Autorità competente - Autorità che ha svolto le indagini su delega dell'A.G. - Esclusione - Autorità presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
L'art. 9, comma terzo decies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modifiche, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si presenta, nel suo contenuto precettivo, non come una norma di interpretazione autentica, bensì alla stregua di un'ordinaria norma integrativa di altra preesistente, diretta a disporre, in materia di competenza dell'autorità doganale ed ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, per l'avvenire, introducendo una nuova disciplina quanto alla revisione dell'accertamento doganale definitivo, secondo la quale l'autorità competente non può essere quella che ha effettuato l'attività investigativa su delega dell'autorità giudiziaria, ma quella presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, e quindi la Dogana dove si sono svolte le operazioni di importazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9 com. 3 n. 10, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)