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Sez. 2, Sentenza n. 2414 del 14/11/1970 (Rv. 348661 - 01)

BENI - BENI MOBILI - MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLATRICI DI UFFICI GIUDIZIARI - OBBLIGO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A CARICO DEI COMUNI.*
Stato
decisa il 1970-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348661-01

BENI - BENI MOBILI - MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLATRICI DI UFFICI GIUDIZIARI - OBBLIGO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A CARICO DEI COMUNI.*

L'art 1 n 2, della legge 24 aprile 1941, n 392, pone a carico dei comuni l'Obbligo di riparazione e manutenzione dei 'mobili e degli impiantì degli uffici giudiziari senza alcuna limitazione ed eccezione, salvo che per le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria di uffici che non siano sedi distaccate di pretura. Ai fini di tale norma, si deve far richiamo, in assenza di diverse Disposizioni, all'art 812 cod civ, per cui sono da considerarsi beni mobili tutti i beni che non sono immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo pertanto anche le macchine da scrivere o calcolatrici sono da considerare beni mobili compresi nella norma medesima.*

Riferimenti normativi: Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 812

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)