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Sez. 3, Sentenza n. 920 del 02/02/1983 (Rv. 425680 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425680-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

L'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma soltanto quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Conseguentemente il vizio di insufficiente ed illogica motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice quale risulta dalla sentenza e non già dalla mera difformità tra il valore e il significato da quello attribuito agli elementi vagliati rispetto al valore ed al significato che le parti connettevano loro e che si attendevano fosse loro riconosciuto. (Conf 5968/80, mass n 409753).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)