Sez. L, Sentenza n. 1658 del 05/03/1983 (Rv. 426498 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CRITERI DI CALCOLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CRITERI DI CALCOLO.*
A norma degli artt. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. Att. Cod. proc. civ., i crediti di lavoro devono essere rivalutati, con decorrenza dal giorno della loro maturazione, sulla base degli indici trimestrali ISTAT succedutisi nel lasso di tempo preso in considerazione, non essendo ammissibile il ricorso ad un coefficiente medio di rivalutazione, sostitutivo di tale calcolo analitico. (Conf 555/82, mass n 418270).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)