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Sez. 4, Sentenza n. 1966 del 06/12/1966 Ud. (dep. 28/04/1967) Rv. 104017 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - FORZA MAGGIORE - MALORE IMPROVVISO - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104017-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - FORZA MAGGIORE - MALORE IMPROVVISO - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - AMMISSIBILITA.*

L'improvviso malore non imputabile all'agente si identifica in una causa di forza maggiore in quanto costituisce un fattore naturale che determina la condotta in modo esclusivo privandola di coscienza e volonta. E ammissibile in tal caso il proscioglimento per insufficienza di prove, incidendo il dubbio sulla sussistenza della condotta quale espressione dell'attivita psichica dell'agente. (prima parte. V variamente 103273, come causa di non imputabilita, 103664, 103669, come caso fortuito o forza maggiore, 104015, come concausa prevalente, anno 1967. Seconda parte. Conf 104015, anno 1967' contra, richiedendosi la prova piana, 103664, 103669, anno 1967, e, per le cause esimenti in generale, 100957, 101898, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)