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Sez. 3, Sentenza n. 23744 del 11/06/2026 Cc. (dep. 26/06/2026) Rv. 290192-01

EDILIZIA - IN GENERE | Violazioni sia edilizie e urbanistiche che sismiche - Permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 - Ammissibilità - Esclusione - Ordine di demolizione - Necessità - Disciplina sismica di cui all’art. 98 d.P.R. n. 380 del 2001 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290192-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, è preclusa la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con conseguente dovere per il giudice di adottare l'ordine di demolizione ai sensi degli artt. 31 e 44 d.P.R. cit., nel caso in cui siano state realizzate opere abusive non solo in rapporto ai profili edilizi e urbanistici ma anche a quello sismico, perché l'ordinamento vigente non ammette l'istituto della sanatoria sismica postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo in ordine a tale aspetto, e non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, la cui operatività è limitata all'ipotesi in cui ricorrono esclusivamente violazioni della normativa antisismica.

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)