Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 08/02/2016 (Rv. 638470 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Chiusura del fallimento - Rilevanza - Esclusione - Contraddittorio con il curatore - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La chiusura del fallimento non rende improcedibile l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in tale giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito, o meno, e, perciò, se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)