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Sez. U, Sentenza n. 2189 del 27/07/1973 (Rv. 365421 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE - COMPENSO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365421-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE - COMPENSO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

Il provvedimento di liquidazione del compenso a favore del Commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa e vincolato all'applicazione di criteri giuridici stabiliti a tutela diretta e immediata della posizione creditizia del Commissario medesimo. Tali criteri possono ravvisarsi, ricorrendo determinati requisiti soggettivi, nel rispetto delle tabelle professionali obbligatorie e, in ogni caso, nel rispetto del principio generale secondo cui le prestazioni di lavoro comportano che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantita e qualita del lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)