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Sez. 4, Sentenza n. 928 del 27/10/1980 Ud. (dep. 12/02/1981) Rv. 147589 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FORMULA ASSOLUTORIA - ADOZIONE - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1980-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147589-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FORMULA ASSOLUTORIA - ADOZIONE - PRESUPPOSTO.*

Nel pronunciare l'assoluzione dell'imputato il giudice deve adottare la formula 'per non aver commesso il fattò, quando quest'ultimo, pur risultando integro nei suoi elementi obbiettivi (condotta ed evento) sia stato commesso da persona diversa dall'imputato; e deve, invece, adoperare la formula 'perche il fatto non costituisce reatò quando, pur sussistendo gli stessi elementi obbiettivi, manchi l'estremo subbiettivo del dolo o della colpa o sia escluso il nesso di causalita ovvero ricorra una causa di non punibilita o di non imputabilita. (fattispecie in cui il ricorrente, assolto con la formula il fatto non costituisce reato, chiedeva l'assoluzione 'per non aver commesso il fattò, ma i giudici di merito avevano puntualizzato di non aver potuto individuare la colpa dell'imputato per carenza di elementi riferibili all'estremo subbiettivo della colpa). (in termini, mass nn 139831 anno 1979; 120502 anno 1971; 113515 anno 1969; contra, e cioe nel senso che in Mancanza del nesso di causalita l'imputato va assolto con la formula 'il fatto non sussistè V mass nn 099324 anno 1964; 101360 anno 1966; 129245 anno 1975; sulla proponibilita del ricorso per Cassazione avverso una sentenza assolutoria 'perche il fatto non costituisce reato mass nn 098612 anno 1961 e sentenza ivi citata; 131948 anno 1976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)