diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2203 del 13/10/2000 Ud. (dep. 26/01/2001) Rv. 217884 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Blocco ferroviario - Depenalizzazione operata dal D.Lgs. n. 507 del 1999 - Estensione alla ipotesi di interruzione di un servizio pubblico determinata dall'ostruzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217884-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

La depenalizzazione, operata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, del reato di ingombro o ostruzione di una strada ferrata non si estende anche all'ipotesi criminosa configurabile nella condotta di chi, attraverso quell'ostruzione, causi l'interruzione di un servizio pubblico, fattispecie quest'ultima iscrivibile nella previsione dell'art. 340 cod. pen., atteso che la stessa norma di depenalizzazione, prevedendo la clausola "se il fatto non costituisce reato", ipotizza che il fatto, nel suo concreto atteggiarsi, possa rientrare nell'ambito di realizzazione dell'illecito penale anziché amministrativo, senza che, perciò, possa venire in discussione l'applicazione del principio di specialità tra i due tipi di illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)