Sez. U - , Sentenza n. 7295 del 22/03/2017 (Rv. 643338 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Annullamento di gara di appalto ad opera del G.A. - Conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, ex art. 122 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Eccesso di potere giurisdizionale, per attività riservata alla P.A. - Esclusione – Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Non configura eccesso di potere giurisdizionale, per esercizio di attività riservata alla P.A., la declaratoria, ad opera del G.A., di inefficacia del contratto conseguente all'annullamento di una gara di appalto, ex art. 122 del d.lgs. n. 104 del 2010, giacché a tale potere non corrisponde, tanto nella disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, quanto in quella introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016, analoga figura di provvedimento amministrativo di uguale contenuto - sicché difetta, sotto il profilo formale, l'oggetto della pretesa usurpazione - mentre, per altro aspetto, l'art. 122 disciplina un istituto di applicazione generalizzata, con esclusione dei soli casi regolati dagli artt. 121, comma 1, e 123 del d.lgs. n. 104 cit., affidata ad un potere di valutazione del giudice amministrativo, rispetto alla quale è indifferente che la gara debba essere rinnovata o meno salvo, in tale ultima ipotesi, l'obbligo di valutare, tra l'altro, la possibilità del ricorrente di subentrare nel contratto nonché l'avvenuta proposizione della domanda di subentro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 122, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 121, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 123, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)