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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016 (Rv. 638914 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Omessa pronuncia - Rimedi esperibili - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Legittimazione del difensore - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638914-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)