Sez. L, Sentenza n. 880 del 13/02/1989 (Rv. 461883 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
L'ordinanza con cui il pretore, quale giudice del lavoro, dispone a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423, secondo comma, cod. proc. civ. il pagamento di somme in favore del lavoratore costituisce un provvedimento giurisdizionale di carattere sommario - destinato ad essere assorbito, ove non revocato, nella sentenza che definisce il giudizio o a divenire inefficace nell'ipotesi di Estinzione del processo - che è privo del contenuto sostanziale della sentenza e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., che concerne provvedimenti di carattere decisorio in relazione ai quali l'ordinamento non apporti altri rimedi. (Conf 9567/87, mass n 456628; (Conf 6368/83, mass n 431091).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 423 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)