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Sez. L, Sentenza n. 880 del 13/02/1989 (Rv. 461883 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461883-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

L'ordinanza con cui il pretore, quale giudice del lavoro, dispone a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423, secondo comma, cod. proc. civ. il pagamento di somme in favore del lavoratore costituisce un provvedimento giurisdizionale di carattere sommario - destinato ad essere assorbito, ove non revocato, nella sentenza che definisce il giudizio o a divenire inefficace nell'ipotesi di Estinzione del processo - che è privo del contenuto sostanziale della sentenza e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., che concerne provvedimenti di carattere decisorio in relazione ai quali l'ordinamento non apporti altri rimedi. (Conf 9567/87, mass n 456628; (Conf 6368/83, mass n 431091).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 423 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)