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Sez. 2, Sentenza n. 849 del 03/05/1967 (Rv. 326988 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - OBBLIGO DI SOPPORTARE PRO QUOTA LE SPESE DELIBERATE DALLA MAGGIORANZA - CONDOMINI DISSENZIENTI - SUSSISTENZA - CONDANNA DEL CONDOMINIO ALL'ESECUZIONE DI OPERE NECESSARIE PER L'ELIMINAZIONE DI DANNI SUBITI DA ALCUNI CONDOMINI - OBBLIGO DEI DANNEGGIATI DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326988-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - OBBLIGO DI SOPPORTARE PRO QUOTA LE SPESE DELIBERATE DALLA MAGGIORANZA - CONDOMINI DISSENZIENTI - SUSSISTENZA - CONDANNA DEL CONDOMINIO ALL'ESECUZIONE DI OPERE NECESSARIE PER L'ELIMINAZIONE DI DANNI SUBITI DA ALCUNI CONDOMINI - OBBLIGO DEI DANNEGGIATI DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE - ESTENSIONE.*

I rapporti interni tra condomini sono disciplinati dalle norme che regolano specificamente l'istituto del condominio, in forza delle quali i singoli partecipanti, pur se dissenzienti, sono tenuti all'osservanza delle deliberazioni adottate dalla maggioranza legalmente costituita, ed a sopportare pro quota le spese inerenti all'attuazione delle deliberazioni stesse. I condomini che abbiano conseguito, in virtu di sentenza passata in giudicato, il diritto ad ottenere dal condominio l'esecuzione di opere dirette all'eliminazione di danni, non sono esonerati dalla contribuzione nelle spese per l'esecuzione di opere dimostratesi inutili, perche non coincidenti con quelle disposte dalla sentenza, ma possono, quali soggetti legittimati dalla sentenza stessa ad ottenere l'eliminazione dei danni, comprendere, in Sede di liquidazione di quest'ultimi, anche le spese riferibili alle opere inutilmente eseguite, nell'ipotesi che queste debbano essere rimosse come causa di intralcio e di ritardo nell'eliminazione dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)