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Sez. 2, Ordinanza n. 43247 del 07/11/2001 Cc. (dep. 30/11/2001) Rv. 220610 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - DALL'ESTERO - PROCEDIMENTO | Ordinanza esecutiva della rogatoria - Successiva ordinanza sospensiva in corso di procedimento - Abnormità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220610-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - DALL'ESTERO - PROCEDIMENTO

In tema di rogatoria internazionale richiesta da Stato estero, non può definirsi abnorme l'ordinanza con cui la Corte di Appello in corso di procedimento modifichi la precedente ordinanza che ha dato esecuzione alla richiesta, dovendosi comunque applicare il principio generale secondo cui l'ordinanza è provvedimento emesso allo stato degli atti e, come tale, sempre modificabile o revocabile dal giudice che l'ha emessa. (Fattispecie in cui la Corte di Appello, alla luce della documentazione acquisita, ha disposto la sospensione dell'esecuzione nella parte concernente il sequestro conservativo, in attesa che lo Stato richiedente quantificasse il danno cagionato dalla condotta illecita della persona soggetta a indagine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)