diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 7900 del 12/12/2019 Ud. (dep. 27/02/2020) Rv. 278474 - 01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Condanna alle spese di parte civile - Ricorso della parte civile sul relativo capo - Censure sulla motivazione – Mancanza assoluta di motivazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278474-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione per l'omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014, per le attività difensive svolte. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva provveduto alla liquidazione delle spese processuali solo nella parte dispositiva della sentenza di condanna, in riforma di quella di assoluzione di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, DM Grazia e Giustizia 20/03/2014 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)