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Sez. 5, Sentenza n. 17915 del 13/04/2006 Ud. (dep. 23/05/2006) Rv. 233836 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Normativa transitoria - Processi pendenti avanti la Corte di cassazione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233836-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità dei termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi pendenti davanti alla Corte di cassazione, in quanto il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione fra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza revocare in dubbio il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)