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Sez. 1, Sentenza n. 19585 del 27/08/2013 (Rv. 627566 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - EFFETTI DELL'ANNOTAZIONE IN CONTO - CREDITI VERSO TERZI | Accredito di assegni girati dal cliente per l'incasso - Mancato pagamento dei titoli da parte della trattaria - Successiva annotazione dello storno del relativo importo - Errore, omissione o duplicazione ex art. 1832, secondo comma, cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627566-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - EFFETTI DELL'ANNOTAZIONE IN CONTO - CREDITI VERSO TERZI

In tema di conto corrente, in ipotesi di annotazione a credito in favore del cliente dell'importo di assegni girati per l'incasso, cui faccia seguito un'annotazione a debito di identico ammontare, a causa del mancato pagamento dei titoli da parte della banca trattaria per difetto di provvista, non sussiste un errore di scritturazione o di calcolo, né alcuna omissione o duplicazione, agli effetti dell'art. 1832, secondo comma, cod. civ., configurandosi, piuttosto, uno storno conseguente al definitivo non avveramento della condizione sospensiva alla quale rimane subordinato, in forza dell'art. 1829 cod. civ., l'accredito degli assegni in conto corrente, comportante il venir meno, con efficacia retroattiva, dell'iniziale annotazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)