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Sez. 2, Sentenza n. 547 del 01/04/1966 Ud. (dep. 25/08/1966) Rv. 102417 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E ALTRO REATO - CONFIGURABILITA DELLA CONTINUAZIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE IN ORDINE A PRESUPPOSTI DELLA CONTINUAZIONE - ONERE DI ALLEGAZIONE DELLA PRECEDENTE CONDANNA A CARICO DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1966-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102417-01

REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E ALTRO REATO - CONFIGURABILITA DELLA CONTINUAZIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE IN ORDINE A PRESUPPOSTI DELLA CONTINUAZIONE - ONERE DI ALLEGAZIONE DELLA PRECEDENTE CONDANNA A CARICO DELL'IMPUTATO.*

Puo ravvisarsi il nesso della continuazione anche tra un reato, per il quale sia gia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, e altre violazioni della stessa disposizione di legge, costituenti oggetto di un giudizio in corso. Nella predetta situazione, profilandosi la possibilita dell'applicazione delle regole contenute nell'art 81 primo e secondo capoverso cod pen, il giudice e tenuto ad accertare anche d'ufficio l'esistenza dei presupposti e delle condizioni a tal fine necessari; l'Onere della prova a tale riguardo non puo essere posto a carico dell'imputato, il quale e tenuto soltanto ad indicare in modo particolareggiato le condanne relative ai reati rispetto ai quali viene sollecitato il riconoscimento del nesso della continuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)