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Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 12/05/1979 (Rv. 399045 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - INFRAZIONE DELLE NORME SULL'IGE - AZIONE GIUDIZIARIA PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA FISCALE - TERMINE EX ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'AZIONE - INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA, DEGLI ONERI RELATIVI E DELLA PENA PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - MOTIVI DI ILLEGITTIMITA NON FATTI VALERE CON L'AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399045-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - INFRAZIONE DELLE NORME SULL'IGE - AZIONE GIUDIZIARIA PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA FISCALE - TERMINE EX ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'AZIONE - INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA, DEGLI ONERI RELATIVI E DELLA PENA PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - MOTIVI DI ILLEGITTIMITA NON FATTI VALERE CON L'AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*

In tema di infrazioni delle norme sull'imposta generale sulla entrata l'Azione giudiziaria e inammissibile quando il contribuente abbia lasciato trascorrere inattivamente il termine dell'art 52 della legge 19 giugno 1940, n 762, quale risulta a seguito della sentenza costituzionale n 79 del 1961.Ne consegue che, quando il contribuente sia decaduto dal diritto di proporre l'Azione giudiziaria, la notificazione della successiva ingiunzione per il pagamento della imposta dovuta con i relativi oneri e con la pena pecuniaria, in virtu del provvedimento ormai divenuto definitivo, non fa rivivere quel termine scaduto, e pertanto nell'eventuale giudizio di opposizione non possono farsi valere motivi di illegittimita della pretesa fiscale che avrebbero potuto formare oggetto di quella Azione, se tempestivamente proposta, salvi rimanendo i diritti del contribuente a proporre opposizione per la mancata corrispondenza dell'ingiunzione a quel provvedimento o per fatti modificativi od estintivi del credito fiscale sopravvenuti, ovvero per elementi propri dell'ingiunzione, come l'incompetenza dell'ufficio o vizi formali. (V 2455/74, mass n 370862).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)