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Sez. L, Sentenza n. 594 del 22/01/1987 (Rv. 450326 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - NOZIONE - RIDUZIONI FERROVIARIE CONCESSE AI FAMILIARI DEI DIPENDENTI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450326-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - NOZIONE - RIDUZIONI FERROVIARIE CONCESSE AI FAMILIARI DEI DIPENDENTI - INCLUSIONE.*

Per retribuzione imponibile ai fini contributivi (ex art. 12 della legge n. 153 del 1969) deve intendersi tutto ciò che il lavoratore riceve, in danaro od in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione delle sole eccezioni tassativamente previste dal terzo comma della norma citata. Pertanto rientrano in tale nozione anche le riduzioni tariffarie concesse dal datore di lavoro, esercente l'attività di trasporto pubblico in concessione, ai familiari dei propri dipendenti, atteso che esse si traducono in una maggiorazione della retribuzione del lavoratore seppur sotto Forma di risparmio di una spesa, piuttosto che di percezione numeraria. (V 3292/85, mass n 440958).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)