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Sez. L, Sentenza n. 9953 del 24/09/1991 (Rv. 473988 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Estremi - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa non costituente inadempimento contrattuale - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473988-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

A seguito della sentenza n. 204 del 1982 della Corte Costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve essere considerato licenziamento disciplinare (per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa) ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un comportamento colposo in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso; esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare, perché prescindono dalla colpa, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento (dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) e la giusta causa che si concreti in fatti diversi dalla inadempienza contrattuale del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)