Sez. 1, Ordinanza n. 860 del 12/04/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139167 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - STASI PROCESSUALE - POSSIBILITA DI EVITARE LA STASI CON MEZZI ORDINARI - INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO - FATTISPECIE.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - STASI PROCESSUALE - POSSIBILITA DI EVITARE LA STASI CON MEZZI ORDINARI - INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO - FATTISPECIE.*
Il presupposto per il legittimo ricorso alla procedura dei conflitti non e integrato da ogni ipotesi di contrasto che insorga tra organi diversi nel corso del procedimento, bensi solo da quei contrasti che determinino una stasi processuale, non superabile attraverso gli ordinari mezzi procedurali. Situazione, questa, che non sussiste nei casi in cui la ritenuta anomalia non impedisce, comunque, al giudice in atto investito del procedimento di dar corso al medesimo con i mezzi ordinari. (nel caso di specie il tribunale, giudice di appello, con sentenza ormai irrevocabile, aveva assolto gli imputati in ordine al fatto contestato ed aveva trasmesso gli Atti al pretore per l'eventuale Esercizio dell'Azione penale in ordine ad un diverso reato. La Cassazione, investita della decisione sull'asserito conflitto da parte del pretore, ha ritenuto che quest'ultimo, sotto il profilo processuale, aveva la facolta: a) di condividere l'assunto del tribunale che si trattasse di un fatto "diverso" e quindi procedere in ordine ad esso con piena autonomia di giudizio; b) ovvero di ritenere che si trattasse dello stesso fatto su cui si era gia pronunciato egli stesso in primo grado e poi difformemente e definitivamente il tribunale e dichiarare, in tal caso, l'improcedibilita dell'Azione penale ai sensi dell'art 90 cod proc pen; e che, pertanto, non sussisteva alcuna ipotesi di conflitto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)