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Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

Testo in vigore al

Titolo II. Militari di truppa in servizio continuativo

Capo I. Del servizio continuativo in generale

Art. 4

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo e' vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.

2. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni:

  1. 1) servizio effettivo;

  2. 2) aspettativa;

  3. 3) sospensione dal servizio.

Capo II. Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dal servizio

Art. 6

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi ed uffici.

Art. 9

1. Il militare di truppa dell'Arma, di carabinieri puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. Il provvedimento e' sempre adottato nei confronti di colui a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

2. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' essere, altresi' sospeso dal servizio per motivi disciplinari o penali.

3. La sospensione per motivi disciplinari e' inflitta, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravita'.

4. La sospensione per motivi penali si applica, salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, nei confronti di colui che sia stato condannato all'arresto per tempo non inferiore a un mese.

5. La sospensione dal servizio e' disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma.

Art. 10

1. La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione per motivi precauzionali e' revocata a tutti gli effetti quando, dopo il proscioglimento in sede penale, non siano stati disposti accertamenti disciplinari ovvero questi si siano conclusi senza dar luogo a provvedimenti di stato. Se sia stata indetta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocando l'eventuale eccedenza.

3. La sospensione per motivi disciplinari non puo' avere durata inferiore a un mese ne' superiore a sei.

4. La, sospensione per motivi penali dura per tutto il tempo di espiazione della pena.

Art. 11

1. Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

2. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'.

Capo III. Cessazione dal servizio continuativo

Art. 12

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di eta' se appuntato e del quarantottesimo anno di eta' se carabiniere scelto o carabiniere.

2. Anche prima del raggiungimento del limite di eta' il personale di cui al comma precedente puo' cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

  1. a) infermita';

  2. b) domanda;

  3. c) scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;57 d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;

  4. e) nomina all'impiego civile;

  5. f) perdita del grado.6

3. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato:

  1. 1) con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f);

  2. 2) con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.

Art. 13

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.

2. Se trattisi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Se trattisi di infermita' non proveniente da causa di servizio si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 14

1. Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermita' riportate e aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

2. Al militare suddetto che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, e' corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile annientati di sei anni.

3. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo in tal caso, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 15

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo o in congedo assoluto di giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.

2. Il militare puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi l'idoneita' al servizio incondizionato.

3. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal Collegio medico legale.

4. Il militare che sia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno e' riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare e' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa, di servizio.

5. Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 16

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

2. Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

3. Il comandante generale dell'Arma ha facolta' di non accogliere la domanda, per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

4. Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda e' collocato in congedo.

5. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Art. 17

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.

2. Il provvedimento e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.7

Art. 18

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.

2. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Art. 19

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.

Art. 20

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per eta', per infermita' non proveniente da causa di servizio; per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:

  1. a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

  2. b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, mar quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo anche se cessi dal servizio per perdita del grado;5

  3. c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

2. Al militare di truppa cessato dal servizio per infermita' o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.4

Art. 21

1. Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' speciale annua lorda, non riversibile di lire cinquantamila.

2. Tale indennita' compete fino al compimento degli anni 65.

3. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete fino al compimento degli anni 65, al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 14 in aggiunta, alla pensione o allo assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni: essa non puo', pero', in alcun caso, superare tale somma.

Art. 22

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si, verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

2. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.