Sez. 3, Sentenza n. 3910 del 22/08/1978 (Rv. 393508 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'interpretazione del testamento data dal giudice del merito e censurabile in Cassazione per omessa considerazione, nella motivazione della sentenza, di punti decisivi. (nella specie, trattavasi di testamento con cui il testatore aveva lasciato la proprieta di alcuni appartamenti, siti nello stesso edificio, ai suoi figli, nonche l'appartamento usato dal portiere ad una figlia, imponendo ai primi, quali condomini, il pagamento di una "pigione". I giudici del merito avevano ritenuto la sussistenza di un rapporto di locazione tra i proprietari degli appartamenti e la proprietaria dell'appartamento per il portiere, e, su domanda della seconda, avevano dichiarato cessata la locazione. La Corte ha ritenuto che i giudici del merito avessero omesso di considerare l'eventuale esistenza di uno stabile rapporto pertinenziale tra appartamento per il portiere ed edificio, la natura modale della disposizione che imponeva alla figlia di non mutare la destinazione del detto appartamento, e la natura di semplice corrispettivo, anziche di canone, della cosiddetta "pigione", ed ha percio cassato con rinvio per una nuova interpretazione del contratto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 601, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)