Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 05/02/2015 (Rv. 634393 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE | Presupposti - Situazione di concorrenzialità tra imprenditori - Testata giornalistica e gruppo imprenditoriale ramificato in vari settori - Articoli di stampa denigratori del secondo - Atti di concorrenza sleale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE
L'astratta configurabilità della concorrenza sleale tra due o più imprenditori presuppone il contemporaneo esercizio della stessa attività, industriale o commerciale, in un ambito territoriale potenzialmente comune, sicché gli articoli di stampa che denigrino un gruppo imprenditoriale non sono neppure giuridicamente inquadrabili negli atti di concorrenza sleale tra la testata giornalistica, pur di rilievo nazionale, ed un gruppo imprenditoriale, la cui attività sia estremamente ampia e ramificata, e non riconducibile al solo settore dell'informazione. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito di rigetto della domanda risarcitoria, escludendo che la pubblicazione di un articolo in cui si suggeriva una mobilitazione generale contro la normativa disciplinante l'assetto radio-televisivo nazionale, configurasse atto di concorrenza sleale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Legge 03/05/2004 num. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)