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Sez. 1, Sentenza n. 6621 del 23/01/2008 Cc. (dep. 12/02/2008) Rv. 239367 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Giudice dell'esecuzione - Cause di incompatibilità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239367-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

L'istituto dell'incompatibilità opera solo nell'ambito del giudizio di cognizione, sicché non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi "in executivis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)