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Sez. L, Sentenza n. 1938 del 19/02/2000 (Rv. 534154 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Notificazione eseguita dall'avvocato in base alla legge n. 53 del 1994 - Questioni attinenti alla relativa competenza territoriale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534154-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 31/01/1994 num. 53 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)