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Sez. 2, Sentenza n. 482 del 11/02/1969 (Rv. 338579 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ULTRAPETIZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338579-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ULTRAPETIZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il vizio di ultrapetizione nel quale si assuma essere incorso il giudice di primo grado non puo essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per Cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, se non e stato dedotto come mezzo di gravame dinanzi il giudice di appello. (Conf. 543-67, mass. N.326503 1242-66, mass. N.322493).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)