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Sez. L, Sentenza n. 2087 del 10/04/1979 (Rv. 398470 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI AL CENTRO MECCANOGRAFICO, ALLA TELESCRIVENTE ED AL CENTRALINO TELEFONICO - ASSOGGETTABILITA ALLA ASSICURAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398470-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI AL CENTRO MECCANOGRAFICO, ALLA TELESCRIVENTE ED AL CENTRALINO TELEFONICO - ASSOGGETTABILITA ALLA ASSICURAZIONE.*

Perche si abbia prestazione di opera manuale retribuita, da parte degli addetti a macchine, apparecchi o impianti, con il conseguente assoggettamento all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e sufficiente la spendita di energie fisiche del lavoratore nell'uso della macchina, apparecchio o impianto e l'esposizione al rischio di infortunio da esso derivante, indipendentemente da ogni considerazione di strumentalita o meno dell'attivita manuale rispetto all'attivita intellettuale. Sono percio assoggettati alla predetta Assicurazione i dipendenti di una societa addetti al centro meccanografico, alla telescrivente e al centralino telefonico. (Conf 2336/78, mass n 391733).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)