Sez. L, Sentenza n. 5135 del 01/03/2013 (Rv. 625763 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Domanda riconvenzionale proposta solo in via subordinata all'eventuale accoglimento della pretesa attrice - Rigetto della domanda attrice - Conseguenze - Assorbimento della riconvenzionale - Pronuncia sulla "reconventio reconventionis" - Possibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
In tema di domande reciproche proposte dalle parti, deve escludersi la possibilità che il giudice pronunci sulla "reconventio reconventionis" - sia essa avanzata in via autonoma, oppure condizionata - laddove l'esame della domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto solo in via subordinata al rigetto delle eccezioni formulate nella comparsa di costituzione al fine di paralizzare la domanda attrice, rimanga assorbito dalla reiezione di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)