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Sez. 6, Sentenza n. 670 del 14/04/1987 Cc. (dep. 02/05/1987) Rv. 175855 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONI DI SALUTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175855-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONI DI SALUTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Le condizioni di salute particolarmente gravi poste a presupposto e fondamento per la concessione della libertà provvisoria e/o degli arresti domiciliari ai sensi degli artt. 277 e 254 bis cod. proc. pen. - anche nelle ipotesi di delitti per i quali è prevista la cattura obbligatoria - devono consistere in infermità concretamente apprezzabili e, se non definite, almeno definibili o inquadrabili sotto uno specifico profilo medico e sanitario. Tale carattere, infatti, costituisce il presupposto sia per la formulazione delle istanze in tal senso motivate, sia per l'espletamento delle necessarie indagini che il giudice deve o può far svolgere. Ne consegue che l'Obbligo di far svolgere controlli o verifiche può sorgere solo in presenza di indicazioni specifiche, restando ancorata in difetto ogni richiesta a mere affermazioni o a generici riferimenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)