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Sez. 2, Sentenza n. 8795 del 20/08/1993 (Rv. 483506 - 01)

Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - Preavviso - Indennità sostitutiva | Immediata cessazione del rapporto - Conseguenze - Calcolo della indennità per lo scioglimento del contratto - Esclusione del periodo di preavviso e dei compensi relativi - Art. 15, primo comma dell'accordo nazionale agenti 1975 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1993-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483506-01

Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - Preavviso - Indennità sostitutiva

Nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato, il preponente che intenda recedere ha facoltà di sostituire, anche senza il consenso dell'agente, al preavviso dovuto secondo la disposizione del primo comma dell'art. 1750 cod. civ., una corrispondente indennità che, essendo sostitutiva, ai sensi del secondo comma del citato art. 1750, della diversa situazione giuridica che si determinerebbe nel caso di recesso con regolare preavviso, caratterizzata dalla cessazione differita del rapporto alla scadenza del termine di preavviso, provoca l'immediata cessazione del rapporto e, conseguentemente, esclude il periodo di preavviso ed i compensi ad essi relativi dal calcolo della indennità per lo scioglimento del contratto di cui all'art. 1751 cod. civ., senza che possa trovare applicazione l'art. 15, primo comma, dell'Accordo Nazionale Agenti 1975 (secondo cui i termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedici di ogni mese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)