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Sez. 1, Ordinanza n. 10415 del 18/05/2005 (Rv. 582842 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Funzioni di competenza del pretore - Attribuzione al tribunale in composizione monocratica ex art. 244 del D.Lgs. n. 51 del 1998 - Foro erariale ex artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del R.D. n. 1611 del 1933 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582842-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

Le controversie instaurate nel vigore della nuova disposizione dell'art. 9 cod. proc. civ. -introdotta dal d.lgs. n. 51 del 1998 (istitutivo del giudice unico di primo grado)- e rientranti, in base alla generale previsione della norma, nella competenza del tribunale (in composizione monocratica o collegiale) sono soggette alla disciplina processuale stabilita per le cause di cognizione di detto giudice, ivi compreso il combinato disposto di cui agli artt. 25 e 6 r.d. n.1611del1933 relativo al cosiddetto foro erariale, avendo la nuova normativa abrogato per incompatibilità tutte le disposizioni (non di natura speciale) che prevedevano e regolavano "competenze" già del pretore, e tra queste l'art. 7 del citato r.d. 1611 del 1933, nella parte in cui disciplinava la competenza territoriale di detto organo nelle cause in cui era parte un'amministrazione dello Stato, atteso che la relativa applicazione renderebbe impossibile la contemporanea operatività della nuova norma sulla competenza del tribunale. Nè, in contrario, può fondatamente ritenersi che il richiamo posto dall'art. 7 r.d. n. 1611 del 1933 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato) ai "giudizi innanzi ai pretori", in ordine ai quali le norme ordinarie di competenza rimangono ferme anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, debba intendersi riferito, a seguito dell'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 51 del 1998 ed in applicazione della norma di cui all'art. 244 del medesimo decreto, "ai giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori", in quanto: a) quest'ultima disposizione esclude espressamente dalla sua applicazione proprio "i casi di abrogazione per incompatibilità"; b) essa non è rivolta ad incidere sulla disciplina delle competenze territoriali, ma costituisce una norma di chiusura -inserita tra le norme di coordinamento e finali del Titolo VII del citato d.lgs. n. 51 del 1998- del nuovo sistema processuale, che si limita ad attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità, anche se relative a procedimenti camerali o nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M.; c) la diversa interpretazione porterebbe all'abnorme risultato di dovere, in qualsiasi causa in cui è parte lo Stato, sempre verificare se la stessa risulti da una qualche abrogata norma già devoluta alla competenza del pretore, al fine di considerare operativa la deroga dell'art. 7; d) quest'ultima norma, in tal modo riletta ed interpretata, finirebbe per applicarsi a(quantomeno) tutte indistintamente le cause ora di competenza del tribunale in composizione monocratica, anche a quelle in passato non comprese nella competenza del pretore, con l'inammissibile conseguenza di un'arbitraria, drastica riduzione dell'ambito di applicazione della regola del foro erariale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 244 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)