Sez. 6, Sentenza n. 29789 del 27/06/2013 Ud. (dep. 11/07/2013) Rv. 255618 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Delitto di traffico di influenze - Distinzione dalle fattispecie di corruzione - Destinazione del prezzo al solo mediatore - Necessità .
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 bis, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)