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Sez. 5, Sentenza n. 7565 del 15/05/2003 (Rv. 563128 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Tributi indicati nell'art. 53, comma primo, della legge n. 413 del 1991 - Decadenza dell'azione della finanza - Sospensione dei termini ex art. 57, comma secondo, della citata legge, nel testo originario - Portata - Applicazione anche ai termini per l'accertamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563128-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

L'art. 57, comma secondo, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale, relativamente ai tributi indicati nel precedente art. 53, comma primo (imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, INVIM), stabilisce la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, va interpretato nel senso che esso comprenda - sin dalla sua originaria formulazione e, quindi, ancor prima della modifica operata dall'art. 4 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito nella legge n. 75 del 1993), che ha espressamente introdotto il riferimento all'accertamento - tanto i termini di accertamento, quanto quelli di riscossione, e ciò sia quando l'atto di imposizione è stato adottato dopo l'entrata in vigore della menzionata legge n. 413 del 1991 - e non è più condonabile -, sia quando l'avviso di accertamento viene adottato dopo la scadenza del termine originario ma prima di quella del termine prolungato ai sensi della norma medesima.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)