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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11325 del 02/05/2023 (Rv. 667745 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Censura di mancata pronuncia su motivi d'appello - Interpretazione elastica del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Trascrizione dei motivi d'appello - Necessità - Esclusione - Individuabilità dei motivi nell'atto di appello - Sufficienza.
Stato
decisa il 2023-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667745-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello.

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6), Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)