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Sez. 2, Sentenza n. 210 del 07/01/2025 (Rv. 673476-02)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Transazione divisoria - Differenza con la divisione transattiva - Obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti - Efficacia novativa - Incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo - Conseguenze in punto di accertamento del carattere novativo.
Stato
decisa il 2025-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673476-02

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE

La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l'obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.

Cod. Civ. art. 764, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)