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Sez. L - , Sentenza n. 25741 del 14/12/2016 (Rv. 642245 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO | Licenziamento per inidoneità sopravvenuta alle mansioni - Inutilità della prestazione - Distinzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642245-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO

In tema di licenziamento, l’inidoneità sopravvenuta alle mansioni assegnategli ricorre quando il lavoratore non può continuare a svolgerle senza porre in pericolo la propria salute, mentre l’inutilità della prestazione presuppone l’idoneità fisica del lavoratore ed è fondata sul suo rendimento inferiore allo standard minimo richiesto; tale differenza ontologica preclude che nel corso del giudizio, ove la difesa del datore di lavoro sia stata fondata sull’inidoneità sopravvenuta, venga introdotta la ragione dell’inutilità della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)