Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Art. 228
1. L'iscrizione prescritta dall'art. 121 della legge e' necessaria per i barcaiuoli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle autorita' marittime, nonche' per i noleggiatori di un unico autoveicolo purche' conducenti diretti.
2. La iscrizione non e' necessaria per i conduttori di autoveicoli pei cocchieri, pei barcaioli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agende pubbliche, albergatori e simili.
Art. 229
1. La disposizione dell'art. 121 della legge si applica ai componenti di bande musicali o di orchestre, ancorche' sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro. Ne sono escluse le bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorche' si prestino a suonare in pubblico a pagamento.
2. In ogni caso, non e' consentito suonare sulle vie o sulle piazze pubbliche senza darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del programma da eseguire, del luogo e dell'ora dell'esecuzione.
3. Il programma deve essere anche comunicato, quando le bande o le orchestre siano state richieste per prendere parte a processioni o cortei o ad accompagnamenti funebri.
4. Per ragioni di ordine pubblico, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' vietare l'esecuzione del programma in tutto od in parte.
Art. 230
1. Nessuna divisa o uniforme puo' essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.
2. Il Prefetto provvede, sentito il Comando della Divisione militare.
3. Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.
4. E' in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.
Art. 231
1. Sotto la denominazione di « mestiere di ciarlatano », ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attivita' diretta a speculare sull'altrui credulita', o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtu' straordinarie o miracolose.
Art. 232
1. Nell'esercizio della facolta' attribuitale dall'art. 122 della legge, l'autorita' di pubblica sicurezza valuta le condizioni e fisiche, intellettuali o di famiglia dei minori di 18 anni, nonche' la natura particolare del mestiere pel quale si domanda la iscrizione ed accerta che siavi il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
2. L'iscrizione dove essere ricusata quando si tratta di mestieri che nascondono il vagabondaggio o la mendicita'.
Art. 233
1. Il certificato di iscrizione puo' essere ricusato, non solo alle persone pericolose per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale, ma anche a coloro che, per le loro qualita' ed attitudini o per inidoneita', possano essere causa di danni nell'esercizio del mestiere per cui la iscrizione e' richiesta.
Art. 234
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 234
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 235
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 235
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 236
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 236
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 237
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 237
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 238
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 238
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 239
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 239
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 240
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 240
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 241
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 241
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 242
1. La dichiarazione all'autorita' locale di P. S. di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratta di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.
2. In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.
3. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.
Art. 243
1. L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, ..., tanto se lavorino o negozino abitualmente, quando occasionalmente.
2. Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
3. Tale copia e' rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternita' e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.
Art. 244
1. Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, chincaglieri e simili.
2. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
Art. 245
1. La licenza e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorche' siti in localita' diverse.
2. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.
3. Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale e' rilasciata.
4. Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.
Art. 246
1. La licenza, e' stesa sul modello allegato al presente regolamento.
2. La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.
Art. 247
1. Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
§ 19. Dei prestatori d'opera e dei direttori di stabilimenti
Art. 248
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 248
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 48013