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Sez. 1, Sentenza n. 1686 del 17/05/1969 (Rv. 340663 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - EFFICACIA PROBATORIA - CARATTERI E REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340663-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - EFFICACIA PROBATORIA - CARATTERI E REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova per presunzioni costituisce una prova completa, alla quale il giudice di merito puo fare ricorso, anche in via esclusiva, per la formazione del suo convincimento. La valutazione relativa all'opportunita di ricorrere a tale prova, alla individuazione degli elementi presuntivi rilevanti, alla sussistenza dei requisiti di gravita, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod.civ., e rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed e incensurabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivata. (Conf. 520-69, mass. N.338652 2112-68, mass. N.334270).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)