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Sez. 3, Sentenza n. 6282 del 20/04/2012 (Rv. 622321 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura conferita per il promovimento di azione revocatoria - Idoneità a consentire l'inizio del giudizio di esecuzione nei confronti del terzo subacquirente - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622321-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura alle liti conferita all'avvocato per l'esercizio dell'azione revocatoria può legittimare il difensore (se conferita "per ogni fase del giudizio") ad agire "in executivis" nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio intrapreso dal creditore ai sensi degli artt. 2901 e segg. cod. civ. Se, invece, l'esecuzione deve essere promossa nei confronti del terzo, che, nelle more del giudizio di revocazione, abbia subacquistato il bene oggetto dell'atto revocato e che non abbia partecipato a detto giudizio, sarà necessaria una nuova procura al difensore, a nulla rilevando che la sentenza sia opponibile anche al terzo proprietario, siccome trascritta prima della trascrizione del subacquisto da parte di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)