Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23393 del 16/11/2016 (Rv. 642680 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Limiti - Decadenza maturata nel giudizio di primo grado - Fondamento - Fattispecie relativa all'eccezione d'incompetenza territoriale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio ed, in particolare, da quella d'incompetenza ex art. 9 l.fall., poiché ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di celerità dei giudizi, che, qualora si ammettesse la possibilità di sollevare l'eccezione d'incompetenza anche in fase di gravame, sarebbero suscettibili, se l'eccezione fosse fondata, di ricominciare "ex novo" innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attività giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)