Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020 (Rv. 656591 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istanza di regolamento - Requisiti - Assemblaggio in sequenza cronologica degli atti di causa fotocopiati - Sufficienza - Condizioni - Esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali - Necessità - Omissione - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)