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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2240 del 02/02/2021 (Rv. 660305 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Declaratoria di incostituzionalità - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660305-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 - che ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito - retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Legge 30/12/2014 num. 311 art. 1 com. 402 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)