Sez. 2, Sentenza n. 12556 del 27/08/2002 (Rv. 557110 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Interpretazione - Criteri - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE
Le deliberazioni condominiali vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici previsti dagli artt.1362 e ss. cod. civ. ed il relativo compito è assegnato al giudice del merito; poiché tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)