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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 (Rv. 647763 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Diritto all'oblio dell'interessato - Limite costituito dall'esercizio del diritto di cronaca - Sussistenza - Condizioni - Specifici presupposti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Lesione del diritto alla riservatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647763-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di diritto alla riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale (artt. 2 Cost., 10 c.c. e 97 della l. n. 633 del 1941) ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, della CEDU e 7 e 8 della c.d. "Carta di Nizza"), si ricava che il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata da un noto cantautore, a seguito della trasmissione su una rete televisiva, ad oltre cinque anni dall'accaduto, delle immagini relative al suo rifiuto di rilasciare un'intervista accompagnate da commenti denigratori).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 7, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)