Sez. 2 - , Sentenza n. 3893 del 14/02/2017 (Rv. 643039 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Consulente tecnico d’ufficio – Omessa convocazione alle operazioni – Violazione del principio del contraddittorio – Nullità degli atti successivi ex art. 159 c.p.c. – Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)