diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2565 del 04/05/1979 (Rv. 398903 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - DESUNZIONE DI ARGOMENTI PROBATORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398903-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - DESUNZIONE DI ARGOMENTI PROBATORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il desumere argomenti probatori dal comportamento processuale delle parti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 152/77, mass n 383649).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)